Home > News > LE NOVITA' DELLA DETRAZIONE IRPEF PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

LE NOVITA' DELLA DETRAZIONE IRPEF PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

22/01/2018

Le novità della detrazione Irpef per studenti universitari fuori sede

L’articolo 15, comma 1 lett. i-sexies, Tuir prevede la detrazione, nella misura del 19% ed entro un limite massimo di euro 2.633,00, per le spese sostenute da studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998.

A decorrere dall’anno 2008, per effetto del disposto dell’articolo 1, comma 208, L. 244/2007 la detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative; quindi, dall’anno 2008, la detrazione in esame è riconosciuta anche ai contratti stipulati con la casa dello studente, con convitti o con collegi universitari.

Inoltre a decorrere dall’anno 2012 l’articolo 16 L. 217/2011 ha disposto la detraibilità dei canoni di locazione derivanti da contratti di locazione e di ospitalità stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’università estera, se ubicata nell’Unione Europea o in uno degli stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Recentemente l’articolo 20, comma 8-bis, D.L. 148/2017 è intervenuto modificando la norma in commento, in merito ai requisiti previsti per beneficiare della detrazione, ovvero quello relativo alla distanza minima tra il comune di ubicazione dell’università e quello di residenza dello studente e la necessità che la provincia di residenza dello studente sia diversa da quella dell’università.

La legge di Bilancio 2018, L. 205/2017 è intervenuta nuovamente sulla disposizione in esame:

    abrogando l’articolo 20, comma 8-bis,L. 148/2017;
    introducendo all’articolo 15, comma 1, Tuir la nuova lettera i-sexies.01).

In particolare, alla luce della nuova formulazione della articolo 15, comma 1, lettera i-sexies e i-sexies. 01) per poter beneficiare della detrazione, limitatamente agli anni 2017 e 2018 è necessario che:

– l’università (anche se estera) sia ubicata in un comune distante almeno 100 km dal comune di residenza dello studente, ovvero almeno 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;

– l’unità immobiliare deve essere situata nello stesso comune in cui ha sede l’università o in un comune limitrofo.

Il requisito previsto che l’università fosse ubicata in un comune di una provincia diversa dal comune di residenza dello studente è stato soppresso, ma solo limitatamente agli anni 2017 e 2018; potranno pertanto beneficiare della detrazione anche gli studenti residenti in comuni della stessa provincia del comune dove è ubicata l’università, nel rispetto del requisito della distanza chilometrica.

Dal 2019 invece, salvo ulteriori proroghe o modifiche si tornerà alla formulazione originaria, pertanto i requisiti per la detrazione saranno nuovamente quelli stabiliti dalla lettera i-sexies dell’articolo 15 Tuir.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 34/E/2008 ha precisato, in merito al requisito della distanza necessaria per poter fruire della detrazione, che è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l’università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale; il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore al limite previsto (100 Km nella generalità dei casi o 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate).

Invariata invece la misura della detrazione spettante, pari al 19% su un importo che non può essere superiore ad euro 2.633; la detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

In merito alla corretta modalità di attribuzione della detrazione nel caso di spese sostenute per familiari fiscalmente a carico la circolare 34/E/2008 ha fornito interessanti chiarimenti:

    il contratto d’affitto può essere intestato sia al soggetto universitario, sia al soggetto di cui è a carico;
    nel caso di un genitore con due figli studenti universitari fiscalmente a carico l’importo della spesa di euro 2.633,00 costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente;
    nel caso in cui il figlio sia a carico di entrambi i genitori il limite va suddiviso tra i genitori in base all’effettivo sostenimento della spesa stessa. In particolare la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può beneficare integralmente della detrazione della spesa mentre in caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50.

La circolare AdE 20/E/2011 ha chiarito invece che, in caso di due di due genitori con a carico due figli studenti universitari titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione, ciascun genitore può beneficiare della detrazione del 19% sull’importo massimo di 2.633 euro.

FONTE: EUROCONFERENCE NEWS - LUCA MAMBRIN

кредитные карты кредитна картка

Stampa la Pagina Salva la Pagina in PDF