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IL COMMERCIO DEI BENI USATI ED IL REGIME DEL MARGINE

16/01/2018

Il commercio di beni usati e il regime del margine

Il commercio di beni mobili usati ed il commercio di oggetti d’arte, antiquariato e collezione, sono soggetti ad un regime speciale Iva definito “regime del margine”, regolamentato normativamente dagli articoli dal 36 al 40-bis del D.L. 41/1995 ed oggetto di specifiche circolari di chiarimento (le C.M. 177/E/1995, 108/E/1996 e, con specifico riferimento al commercio di autovetture usate, la Circolare AdE 40/E/2003).

In base al regime del margine dei beni usati l’Iva viene calcolata sulla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie, costituendo quindi un vero e proprio sistema con calcolo dell’Iva “base da base” (a differenza dell’ordinario sistema “imposta da imposta”).

Il suddetto margine può essere calcolato adottando tre diversi regimi:

    il regime analitico,
    il regime globale,
    il regime forfettario.

Con il regime analitico per ogni singola operazione, in maniera analitica ed unitaria, si determina il margine tra il prezzo di cessione e il costo di acquisto aumentato delle eventuali spese di riparazione e accessorie. Questo metodo è quello ordinario di applicazione del regime del margine.

Si potranno, quindi, verificare le seguenti situazioni:

    margine positivo (prezzo di vendita maggiore del prezzo di acquisto): in tal caso l’imposta dovuta si calcola su tale differenza positiva, applicando uno dei procedimenti di scorporo previsti dall’articolo 27, comma 4, D.P.R. 633/1972, con riferimento all’aliquota propria del bene oggetto della rivendita,
    margine negativo (prezzo di vendita minore del prezzo di acquisto): in tal caso non è dovuta alcuna imposta e in sede di liquidazione il margine sarà considerato pari a zero.

Per effetto dell’applicazione del metodo analitico, ogni singola operazione va trattata separatamente dalle altre e, quindi, non è ammessa la compensazione tra margini positivi e margini negativi.

Con il regime globale, invece, il margine viene determinato globalmente in relazione all’ammontare complessivo delle cessioni e degli acquisti (anche qui aumentati delle eventuali spese di riparazione e accessorie) effettuati nel mese o trimestre di riferimento. L’eventuale margine negativo costituisce “credito di costo” riportabile al periodo successivo.

Il regime globale si applica alle attività di commercio abituale, diverse dagli ambulanti, esercitate dai soggetti rivenditori di veicoli usati, monete od altri oggetti da collezione, e alle cessioni di confezioni di materie tessili e prodotti di abbigliamento, compresi gli accessori, beni anche di generi diversi acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, e qualsiasi altro bene di costo inferiore ad euro 516,46.

Con il regime forfettario, infine, la base imponibile è calcolata applicando al prezzo di cessione le seguenti percentuali:

    60% per le cessioni di oggetti d’arte dei quali manca il prezzo di acquisto o questo è privo di rilevanza o non determinabile,
    50% per i soggetti che esercitano commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante (percentuale ridotta al 25% nel caso di prodotti editoriali di antiquariato),
    25% per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato,
    50% per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche.

I soggetti che operano nel regime del margine, utilizzando il metodo analitico o forfetario, possono optare, per ogni singola cessione, per l’applicazione dell’Iva secondo il regime ordinario (articolo 36, comma 3, D.L. 41/1995).

Tale scelta deve essere comunicata nella dichiarazione relativa all’anno in cui l’operazione che ne forma oggetto è stata effettuata.

Presupposto indispensabile per l’applicazione del regime speciale del margine per i beni usati è che gli stessi siano giunti al consumo.

Il regime del margine verrà quindi applicato per la rivendita di beni provenienti da:

    privati,
    soggetti passivi d’imposta che non abbiano potuto detrarre l’IVA sull’acquisto,
    altro soggetto passivo d’imposta che ha ceduto il bene assoggettandolo alle regole del regime del margine.

Il regime speciale non si applica invece alla cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, bancali in legno (pallet) ed altri beni per i quali si applicano le disposizioni specifiche contenute nell’articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972, mentre per le operazioni di importazione od esportazione, anche intracomunitarie, vigono accorgimenti particolari per la corretta definizione della non imponibilità delle cessioni e la determinazione del plafond come esportatori abituali.

I beni mobili usati che, tendenzialmente, hanno maggior diffusione sono sicuramente i mezzi di trasporto, in particolare le autovetture, che possono essere definite usate quando sussistono entrambi i requisiti dell’immatricolazione avvenuta da più di sei mesi e la percorrenza superiore a 6.000 km.

Al riguardo giurisprudenza e prassi hanno più volte esaminato diversi casi di erronea applicazione del regime del margine in assenza dei requisiti per la sua applicazione; in particolare il documento di prassi di riferimento è la Circolare AdE 40/E/2003, in relazione soprattutto agli scambi intracomunitari ed internazionali di mezzi di trasporto usati.

Altro settore particolarmente rilevante è quello del commercio di preziosi (oro, argento, ecc.) per i quali il regime del margine è applicabile solo qualora il soggetto cedente non svolga l’attività di lavorazione di oro industriale o argento, o attività di affinazione e trasformazione: in tali casi, infatti, dovrà essere applicato il regime del reverse charge.

FONTE: EUROCONFERENCE NEWS - GIULIO BENEDETTI

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