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LA NUOVA TASSAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

10/02/2018

La nuova tassazione delle partecipazioni qualificate

A partire dai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018 e dai redditi diversi conseguiti dal 1° gennaio 2019, per le persone fisiche non imprenditori non rileverà più la distinzione tra partecipazione non qualificata e qualificata. La novità va ad integrare le modifiche apportate dal D.M. 26 maggio 2017 e per tale motivo è stato previsto un regime transitorio.
 Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio. 

Per la persona fisica che percepisce i dividendi (nel caso di partecipazione agli utili in società), l’importo erogato viene qualificato come reddito di capitale (articolo 44, comma 1, lettera e del Tuir). Con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, le partecipazioni qualificate detenute da soggetti Irpef non imprenditori avranno lo stesso trattamento fiscale riservato a quelle non qualificate. Pertanto, i dividendi verranno tassati sull’intero ammontare con la ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% e, allo stesso tempo, è stato modificato anche l’articolo 5 del D.Lgs. 461/1997, il quale prevede ora che l’imposta sostitutiva del 26% sul capital gains (redditi diversi) si applichi anche alle qualificate.

Le novità si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tuttavia, il comma 1006 prevede un particolare regime transitorio per i redditi di capitale, richiamando espressamente le disposizioni contenute nel D.M. 26 maggio 2017. In particolare, è previsto che la diversa tassazione per le partecipazioni qualificate e non, continui ad essere applicabile agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, distribuiti a seguito di delibere assunte tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

Pertanto, la ritenuta al 26% sarà applicata alle partecipazioni qualificate, per i dividendi relativi a:
•utili formatesi a partire dall’1.01.2018,
•utili formatesi fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, ma deliberati successivamente al 31.12.2022.

Mentre per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione è stata deliberata tra l’1.01.2018 e il 31.12.2022, si applica il seguente regime di tassazione:
•per le partecipazioni non qualificate, il dividendo è tassato integralmente con la ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%;
•per le partecipazioni qualificate, il dividendo concorrerà a formare il reddito in diversa percentuale, a seconda di quando l’utile è maturato, nelle seguenti misure: ◦Utili formati fino al 31.12.2007: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 40%;
◦Utili formati dall’1.01.2008 al 31.12.2016: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 49,72%;
◦Utili formati dall’1.01.2017 al 31.12.2017: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 58,14%.


Per effetto della presunzione dettata dal D.M. 2 aprile 2008, così come integrata dal D.M. 26 maggio 2017, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente a oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

FONTE: EUROCONFERENCE NEWS

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