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I TERMINI PER LA CORREZIONE DELLA DICHIARAZIONE INFEDELE

25/01/2018

Termini di correzione dichiarazione infedele

La dichiarazione si considera fedele quando rappresenta in modo corretto e completo la situazione reddituale del contribuente. La definizione di infedele dichiarazione è data dall’articolo 1, comma 2 D.Lgs. 471/1997, secondo cui tale violazione si configura quando nella dichiarazione sono indicati alternativamente: una base imponibile inferiore a quella accertata; un’imposta inferiore a quella dovuta; un credito superiore a quello spettante; un’indebita detrazione o deduzioni, anche se attribuite in sede di ritenute alla fonte. Il contribuente ha la facoltà di regolarizzare l’infedele dichiarazione rispettando il seguente iter: presentazione di un modello integrativo, pagamento delle sanzioni e delle possibili imposte non versate, sia a saldo che acconto, beneficiando eventualmente del ravvedimento operoso. La dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini previsti per l’accertamento (articoli 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972) ed occorre utilizzare il modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta a cui si riferisce la dichiarazione. Dal lato delle sanzioni, il discorso è leggermente più articolato in quanto bisogna far riferimento sia alla norma che ai chiarimenti di prassi (da ultimo, la circolare AdE 42/E/2016). In particolare, si deve distinguere, in primis, se si tratta di errori rilevabili o meno con controlli formali o automatici e poi in base a quando avviene la regolarizzazione. Per quanto riguarda il primo “bivio”, nel caso di infedeltà rilevabile a seguito dei citati controlli, la sanzione applicabile è quella dell’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, pari al 30%, a cui va poi applicato il ravvedimento operoso. Nel caso in cui gli errori non sono rilevabili dai controlli formali e automatici, si deve dapprima verificare se siano passati 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione, perché in base a quando avviene la regolarizzazione vi è una diversa sanzione, oltre che una diversa riduzione per ravvedimento. E’ la stessa Agenzia a riclassificare l’integrazione entro il novantesimo giorno come dichiarazione inesatta, piuttosto che come infedele. Da ciò discende che la sanzione su cui calcolare la riduzione ad un nono, prevista dalla disciplina del ravvedimento, è pari ad € 250, ossia alla sanzione ex articolo 8 D.Lgs. 471/1997. Qualora il modello integrativo dovesse essere presentato dal 91° giorno, la sanzione va dall’90% al 180% dell’imposta e, se poi si ricorrere al ravvedimento, la riduzione è applicata al 90%, in base al tempo di regolarizzazione. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi, qualora le «violazioni costituenti, sin dall’origine, (…) in una mera irregolarità dichiarativa ai sensi del citato articolo 8, rimangono sanzionabili in forza della relativa disposizione». Si presti attenzione che per REDDITI 2017, il novantesimo giorno è differente rispetto a quello dello scorso anno, in quanto con il D.P.C.M. 26.07.2017 è stata prevista la proroga dell’invio della dichiarazione dal 30 settembre al 31 ottobre 2017. Pertanto, il prossimo 29 gennaio 2018 (in luogo del 29.12.2017) sarà lo spartiacque per la dichiarazione infedele. Si consideri che la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 932, L. 205/2017) ha fissato la nuova scadenza dei modelli IRAP e REDDITI al 31 ottobre.

FONTE: EUROCONFERENCE NEWS

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