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IL PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI D'IMPRESA

16/02/2018

Il procedimento di composizione assistita della crisi

Ad oggi non siamo certi che l’iter procedurale di approvazione del Codice della crisi e dell’insolvenza si perfezioni, stante l’imminente scadenza della legislatura; purtuttavia, pare utile soffermare l’attenzione sul nuovo procedimento di composizione assistita della crisi, che il suddetto Codice dovrebbe introdurre e che prende avvio:
•a seguito della segnalazione dei soggetti qualificati, oppure
•a seguito di istanza presentata dal debitore in difficoltà economica.

La procedura di composizione assistita è finalizzata ad agevolare lo svolgimento delle trattative tra debitore e creditori e prevede l’istituzione, presso ciascuna Camera di Commercio, di un apposito organismo con il compito di gestire il procedimento di allerta ed assistere l’imprenditore nel superamento della crisi.

Tale organismo opera tramite un referente, individuato dal Codice nella persona del segretario generale della Camera di Commercio o di un suo delegato.

La procedura prevede che, ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti qualificati, oppure a seguito di apposita istanza presentata dal debitore, il referente, senza indugio, provveda alla nomina di un collegio di tre esperti, i cui nominativi devono essere selezionati tra i soggetti iscritti nell’albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza, dei quali:
1.uno viene designato dal presidente della sezione specializzata in materia di procedure concorsuali del tribunale del luogo in cui si trova la sede legale dell’impresa, o da un suo delegato;
2.uno viene designato dal presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente;
3.uno viene designato dagli esponenti locali delle associazioni imprenditoriali di categoria, ciascuna delle quali trasmette annualmente all’organismo un elenco contenente un congruo numero di esperti iscritti al suddetto albo, tra i quali il referente individua quello designato dall’associazione rappresentativa del settore cui appartiene il debitore.

Il referente ha inoltre il compito di preoccuparsi che nel collegio siano adeguatamente rappresentate le professionalità aziendali, contabili e legali necessarie per la gestione della crisi.

Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione o dell’istanza del debitore, l’organismo convoca dinanzi al collegio il debitore ed i suoi organi di controllo, se presenti; a seguito di tale audizione, il collegio, qualora rilevi l’esistenza di fondati elementi della crisi, individua insieme al debitore le possibili misure idonee a porvi rimedio e fissa un termine, che non può essere superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di sei mesi, per l’individuazione di una soluzione concordata della crisi.

Pertanto, se allo scadere del termine assegnato, o prorogato, non è stato possibile raggiungere un accordo stragiudiziale con i creditori coinvolti, e permane pertanto la situazione di crisi, il collegio dovrà invitare il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure concorsuali di regolazione della crisi o dell’insolvenza previste dal Codice.

Il collegio, nel caso in cui il procedimento di composizione assistita si concluda negativamente ed il debitore non provveda al deposito di una domanda di accesso ad una procedura concorsuale, in costanza di elementi che rendano evidente la sussistenza dello stato di insolvenza, segnala il persistere della situazione di crisi al referente, il quale ne deve dare notizia al pubblico ministero; sarà poi quest’ultimo, ove ritenga sussistente l’insolvenza, a presentare il ricorso per l’accesso alle procedure concorsuali.

In linea con l’attuale normativa fallimentare, sono state previste anche nel nuovo Codice le misure protettive del patrimonio dell’imprenditore in crisi, con la differenza però che nella nuova disciplina tali misure non operano in maniera automatica bensì solo dietro apposita richiesta del debitore.

Tali misure consistono:
1.nella inammissibilità di azioni esecutive o cautelari individuali sul patrimonio o l’impresa del debitore;
2.nella sospensione dei processi esecutivi o cautelari pendenti;
3.nel divieto per i creditori di acquisire titoli di prelazione se non concordati; in tali casi, le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

La durata delle misure protettive non può essere superiore a sessanta giorni, e può essere prorogata anche più volte, sempre a seguito di istanza del debitore, entro un termine complessivo di centottanta giorni; la proroga è consentita solo in presenza di significativi progressi nelle trattative con i creditori, tali da rendere probabile il raggiungimento dell’accordo.

Sempre dietro richiesta del debitore può essere ottenuta la sospensione delle disposizioni codicistiche poste a tutela del capitale sociale delle società di capitali ovvero il differimento degli obblighi ex articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter cod. civ. e la non operatività della causa di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale sociale ex articoli 2484, 2545-duodecies cod. civ.

FONTE: EUROCONFERENCE NEWS - ANDREA ROSSI E VERONICA PIGARELLI

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